Attestato Prestazione Energetica (APE)

APE: cos’è?

L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) è un documento – redatto da un tecnico abilitato tramite un sopralluogo all’immobile – che consente di avere tutte le informazioni su come è stato costruito un edificio sotto il profilo dell’isolamento termico e del consumo energetico.

L’APE è un documento ufficiale valido 10 anni e può essere prodotto solo da professionisti accreditati secondo il DPR 16 aprile 2013, n. 75.

In particolare serve a definire la classe energetica dell’edificio (da A4 a G) ed è determinata sulla base dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell’edificio EPgl,nr.
Più è bassa la lettera associata all’immobile, maggiore è il suo consumo energetico.

Quando va richiesto e quando è obbligatorio l’APE?

L’APE è obbligatorio:

  • per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a demolizione e ricostruzione
  • per gli edifici esistenti (in caso di compravendita e di nuovo contratto di locazione)
  • in caso di lavori di ristrutturazione importante

L’APE è richiesto:

  • per gli atti notarili di compravendita
  • per i contratti d’affitto
  • per l’accesso alle detrazioni fiscali previste per gli interventi di efficientamento energetico
  • per pubblicizzare annunci immobiliari
  • per ottenere dal GSE gli incentivi statali sull’energia prodotta da impianti fotovoltaici

Sono esclusi dall’obbligatorietà dell’attestato di prestazione energetica, e di conseguenza anche dell’obbligo dichiarativo o allegativo al contratto di locazione o vendita, i seguenti immobili:

  • box, cantine, autorimesse per i quali non è necessario garantire un confort abitativo;
  • fabbricati isolati di superficie inferiore ai 50 mq;
  • i ruderi;
  • altre tipologie molto particolari (luoghi di culto, monumenti, etc). Si veda al riguardo Testo del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63

 

L’APE e le sanzioni previste per i contratti
Nel caso in cui nei contratti di locazione o compravendita venga omessa la dichiarazione o l’allegazione, se dovuta, le parti che stipulano il contratto sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, di sanzioni amministrative pecuniarie da: €3.000 a €18.000 che si riduce a una sanzione:

  • da €1.000 a €4.000 per contratti di locazione singole unità immobiliari
  • da €500 a €2.000 per contratti di locazione singole unità immobiliare non superiori a 3 anni

L’accertamento e la contestazione viene svolta dalla Guardia di Finanza all’atto di registrazione del contratto.

E’ attivo il Servizio

di Attestato Prestazione Energetica (APE)

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– Come Funziona –